ART 1. - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: Il decreto legislativo n. 206 del 06/09/2005 di attuazione della 90/314/C dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi del dlgs 206/2005), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (dlgs 206/2005) è la seguente: I pacchetti turistici hanno un oggetto i viaggi, le vacanze ei circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte rischio del pacchetto turistico.  

ART. 2 - FONTI LEGISLATIVE: Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto a oggetto servizio contratto da sia che abbia estero, altresì sarà disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Ccv) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal sopracitato decreto legislativo 111/95.  

ART. 3 - SCHEDA TECNICA: Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ACITOUR - Viale Magenta 1/A Reggio Emilia 42123 (autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 83 del 29/06/2005).  Copertura assicurativa: Polizza Responsabilità Civile Europe Assistance n. 4401680. Per ogni eventuale controverso sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.  

ART. 4 - PRENOTAZIONI: Presso gli uffici dell'organizzatore o delle Agenzie rivenditrici, oppure telefonicamente (in caso di iscrizione a un mezzo telefono occorre recarsi entro le 48 ore successive presso l'Agenzia Viaggi per richiedere la quota oppure effettuare un bonifico bancario o vaglia postale agli indirizzi che Vi verranno comunicati dall'Agenzia stessa). L'assegnazione dei posti in pullman avverrà in base alla data di iscrizione al viaggio.

ART. 5 - PAGAMENTI: Acconto da prelevare all'iscrizione: 25% del costo del viaggio. Saldo da prelevare entro 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla partenza sarà richiesto il versamento dell'intera quota al momento dell'iscrizione al viaggio. .    

ART. 6 - PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicatore in catalogo o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tasso di cambio applicativo al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato nella scheda tecnica del catalogo.  

ART. 7 - RECESSO DEL CONSUMATORE: Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 1 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 2 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivo e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
a) usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato, al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma, la quota Prenota Sicuro, se prevista, oltre all'importo della penale nelle misure di seguito elencate:
- 10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di viaggio. Analogamente, non sarà rimborsato nel caso di mancanza o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Per il computo dei giorni lavorativi sono sempre esclusi i sabati, le domeniche, i giorni festivi e il giorno di partenza.
In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte dell'organizzatore contestualmente alla prenotazione (esempio biglietti per voli, biglietti per spettacoli e concerti, traghetti) o altri servizi che non prevedono rimborsi in caso di annullamento (esempio voli o servizi alberghieri a tariffa prepagata non rimborsabile), la penale minima applicata sarà pari al valore dei servizi prepagati.

ART. 8 - VARIAZIONE NEL PROGRAMMA DI VIAGGIO: L'Organizzatore si riserva la piena facoltà, qualora lo ritenesse necessario per motivi organizzativi, di apportare, anche senza preavviso, variazioni nell'ordine cronologico delle visite o nell'ubicazione delle strutture alberghiere, mantenendo comunque invariata la qualità e quantità dei servizi offerti nel programma di viaggio. Qualora, per causa non imputabili all'organizzatore o per eventi imprevisti (esempio scioperi o chiusure senza adeguato preavviso di musei, monumeti, siti ecc.) non fosse possibile usufruire di parte dei servizi offerti, l'organizzatore si attiverà per fornire servizi alternativi.  

ART. 9 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA: Nell'ipotesi in cui, prima della partenza già precedentemente confermata dall'Organizzatore, l'Organizzatore stesso comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causa da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469-bis n. 5 Cod.Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagatore e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il secondo consumatore sarebbe in pari data debitore quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad eliminazione, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469-bis n. 5 Cod.Civ.), restituirà al consumatore offerto il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il secondo consumatore sarebbe in pari data debitore quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad eliminazione, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469-bis n. 5 Cod.Civ.), restituirà al consumatore offerto il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il secondo consumatore sarebbe in pari data debitore quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad eliminazione. tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il secondo consumatore sarebbe in pari data debitore quanto previsto dal precedente art.7, 4° comma qualora fosse egli ad eliminazione tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il secondo consumatore sarebbe in pari data debitore quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad eliminazione.  

ART. 10 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di carico per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore senza supplemento di prezzo di un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito   

ART. 11 - SOSTITUZIONI: Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da un'altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto può tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 dlgs 111/95) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di servizi può accettare la modifica del nominativo del cessionario, anche se ottenuto entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.  

ART. 12 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di e di transito e dei certificati sanitari che eventualmente richiesti. Essi inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza ea specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni loro fornite dall'organizzatore, ai e alle disposizioni legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovrebbe subire una causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, purché ne sia possibile l'attuazione.  

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.  

ART. 14 - REGIME DI RESPONSABILITÀ: L'organizzatore risponde al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente, sia che le condizioni applicate da lui personalmente che da fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del servizio ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva , secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prospettare o risolvere.  

ART. 15 - LIMITI DEL RISARCIMENTO: Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e specifica la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (Civ) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (Ccv) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2 mila franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n.2 Ccv e di 5 mila franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 CC  

ART. 16 - OBBLIGO DI ASSISTENZA: L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposto dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.  

ART. 17 - RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza. Il numero di assistenza telefonica dell'Organizzatore, a cui il consumatore può rivolgersi in caso di problemi o controversie in relazione all'esecuzione del contratto o ai servizi prestati è: 0522.431531 attivo negli orari d'ufficio.  

ART. 18 - GARANZIA PRENOTA SICURO - OBBLIGATORIA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO: Da acquistare al momento della partenza (gratuita per chi prenota un viaggio comprendente almeno un pernottamento, a più di 60 gg dalla partenza), tutela il partecipante e il suo compagno di viaggio contro le penali di un eventuale annullamento prima della partenza, a condizione che sia causa da motivi di salute certificabili. Il costo varia in proporzione al valore del viaggio. Il costo, le condizioni di applicabilità e di rimborso sono regolamentate nella nota informativa disponibile al link di riferimento (vedasi homepage).  

ART. 19 - GARANZIE AL VIAGGIATORE: L'organizzatore e il venditore stabilità in Italia devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla stipula dei rispettivi contratti assunti con i rispettivi contratti. A tal fine Obiettivo Turismo srl ha stipulato con Europe Assistance polizza RC N. 9117431.   Inoltre, in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 – Sezione V - Protezione in caso di insolvenza o fallimento – Art.47 comma 3 e successive modifiche/integrazioni Obiettivo Turismo aderisce Al Fondo di Garanzia consortile VACANZE GARANTITE® (CERTIFICATO N. 2023051550AT) costituito dal consorzio interno VACANZE GARANTITE® che garantisce il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/TO. Qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente l’organizzatore per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da Sezione 2 - arte. 2.1 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da Sezione 2 - arte. 2.1 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.

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APPENDICE: Condizioni generali del contratto di vendita di singoli servizi turistici: A) Disposizioni normative: I contratti aventi un oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati, dalle seguenti disposizioni della Ccv: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. dal 17 al 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. B) Condizioni di contratto: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: arte. 4 1° comma; arte. 5; arte. 7; arte. 8; arte. 9; arte. 10 1° comma; arte. 11; arte. 15; arte. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico va quindi intesa con riferimento alla figura corrispondente del contratto di vendita di singoli serv. turistici (venditore, soggiorno ecc.) va quindi intesa con riferimento alla figura corrispondente del contratto di vendita di singoli serv. turistici (venditore, soggiorno ecc.) va quindi intesa con riferimento alla figura corrispondente del contratto di vendita di singoli serv. turistici (venditore, soggiorno ecc.) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998 n.269: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che tutti oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta.


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